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Documento n. 1 di 1

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 177). - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. (1) (2)
(1) Vedi art. 1, d.l. 24 settembre 2002, n. 209.
(2) A norma dell'articolo 01 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268 le disposizioni della presente legge non si applicano al suddetto decreto.

Articolo 1

Princìpi generali.

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.