Juris data
Archivio selezionato : Legislazione Vigente
Documento n. 1 di 1
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n.
177). - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. (1)
(2)
(1) Vedi art. 1, d.l. 24 settembre 2002, n. 209.
(2) A norma dell'articolo 01 del D.L. 30 settembre 2000, n. 268
le disposizioni della presente legge non si applicano al suddetto decreto.
Princìpi generali.
1. Le
disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23,53 e 97 della Costituzione, costituiscono
principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o
modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta
soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le
disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla
presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima
legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da
essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.