LS 29 settembre 1973 n. 600 art. 42 d.P.R.
LS 29 settembre 1973 n. 600 art. 43 d.P.R.
L'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'ufficio, non opera con riguardo ad avviso nullo (nella specie, per omessa indicazione dell'aliquota applicata), alla cui rinnovazione "ex nunc" l'Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto nullo.
Cassazione civile, sez. trib., 16 luglio 2003, n. 11114
Min. fin. c. Fall. soc. I.VG.
Giust. civ. Mass. 2003, f. 7-8
Bollettino trib. 2003, 1497
Riv. dir. trib. 2003, II, 896 nota (DE FAZIO; LA ROSA)