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Documento n. 1 di 3

IMPOSTE IN GENERE
  Atti tributari
    notifica
      nullita'

Codice procedura civile art. 156
LS 26 ottobre 1972 n. 636 art. 16 d.P.R.
LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 l.

Pur dovendosi affermare la natura sostanziale dell'accertamento tributario, con la conseguente inapplicabilità del regime giuridico degli atti processuali dettato dal codice di rito e, in particolare, della sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c., la mancanza nell'avviso di accertamento tributario, o negli altri atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, della indicazione dell'Organo al quale il ricorso deve essere proposto - indicazione prescritta dall'art. 16, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (applicabile "ratione temporis") e poi, in generale, dall'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241 - non determina necessariamente la nullità dell'atto stesso, salvo che ne derivi una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario.

Cassazione civile, sez. trib., 15 maggio 2003, n. 7558

Soc. Siai Marchetti in l.c.a. c. Min. fin.

Bollettino trib. 2003, 1508 nota (AIELLO)