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Codice Procedura Civile

Art. 140

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali.
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti.
Sezione IV
Delle comunicazioni e delle notificazioni.

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

[I]. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [ 48 att.] (1).