Codice procedura civile art. 137
Codice procedura civile art. 149
LS 20 novembre 1982 n. 890 art. 4 l.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 477 del 2002, la notificazione deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, che può anche risultare dal timbro apposto sul documento indicante il numero del "registro cronologico ricorsi" e la data. (Nella specie la Corte cass., verificando d'ufficio l'ammissibilità del ricorso, ha ritenuto determinante la data risultante dal suddetto timbro).
Cassazione civile , sez. lav., 01 aprile 2005, n. 6836
Poste it. c. Gallo
Giust. civ. Mass. 2005, 4