LS 31 dicembre 1992 n. 546 art. 19 d.lg.
In tema di contenzioso tributario, l'omessa impugnazione di un avviso di liquidazione nel termine di legge rende l'atto inoppugnabile e il pagamento della somma liquidata non è idoneo a riaprire, attraverso l'istituto del rimborso, un termine scaduto, al fine di contestare un rapporto tributario ormai esaurito. Pertanto, il successivo silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso della somma pagata in adempimento dell'avviso di liquidazione non è autonomamente impugnabile, atteso che tale comportamento amministrativo è, sia pure implicitamente, meramente confermativo del precedente provvedimento costituito dall'avviso di liquidazione e, come tale, in ragione di tale rapporto di conseguenzialità, si sottrae ad autonoma impugnazione.
Cassazione civile , sez. trib., 14 febbraio 2003, n. 2249
Min. fin. c. Soc. Lasa comp. immob.
Giust. civ. Mass. 2003, 332
Riv. dir. trib. 2003, II, 561 nota LA ROSA