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DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005 n.203 (in Gazz.Uff., 3 ottobre, n. 230). Decreto convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. - Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria .
(1) A norma dei Comunicati 3 gennaio 2006, (in Gazz. Uff., 3 gennaio, n. 2), le disposizioni del D.L. 2 novembre 2005, n. 223 e del D.L. 3 novembre 2005 n.224 , non convertiti in legge, sono state recepite dal presente decreto-legge.

Articolo 1

Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale
Art. 1.
1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso (1) .
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi (2).
2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (3) (4) .
(1) Comma sostituito dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, in sede di conversione.
(2) Comma modificato dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in sede di conversione.
(3) Comma inserito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in sede di conversione.
(4) Vedi, anche, l'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.