REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 827 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 giugno, n. 130). - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (1).
(1) Per l'elevazione dei limiti di somma di cui al presente decreto, vedi, l'articolo 1, della legge 10 dicembre 1953, n. 936, l'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1972 , n. 422 e l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
Parte 2 [testo REGOLAMENTO [ parte 2 di 2]]
CAPO II
DEI CAPITOLI DI ONERI
Articolo 54
Art. 54.
Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.
Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione.
Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a euro 154.937,07 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a euro 51.645,69 (1).
Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi quando il canone annuo non superi gli euro 3.098,64 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.
Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore gli euro 247,98 annue, l'amministrazione può accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione (2).
È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato (3) (4).
(1) Comma così modificato dall'articolo unico del D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635.
(2) Per quanto riguarda l'elencazione tassativa dei casi in cui deve essere reso il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, vedi l'articolo 17, commi 26 e 27,della legge 15 maggio 1997, n. 127.
(3) Per l'elevazione dei limiti di somma di cui al presente articolo, vedi, l'articolo 1, della legge 10 dicembre 1953, n. 936, l'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1972 , n. 422 e l'articolo 20, comma 1, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
(4) Articolo così sostituito dall'articolo unico del D.P.R. 28 luglio 1948, n. 1309.