Articolo
51 Articolo 52
Articolo
53
Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio
dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati,
unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono
resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale . Con decreto dei
Ministri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni
devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati
occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei
regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi (1).
3.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in
conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di
attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle
entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia
amministrativa (1).
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti
criteri:
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale
anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e
di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
1) mediante
convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) ,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società
per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e) , della citata legge n. 142 del
1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui
all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in
vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad
effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di
cui al comma 3 del medesimo articolo 53 (2);
2) nel rispetto delle procedure
vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere
dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del
servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al
predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di
pubblico interesse (3);
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di
esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è
apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della
relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la
procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con
quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio
dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del
comma 4.
7. (Omissis). (4)
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 30
dicembre 1999, n. 506.
(2) Numero modificato dall'art. 78, l. 21 novembre
2000, n. 342 e successivamente integrato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
(3) Numero prima modificato dall'art. 78, l. 21 novembre 2000,
n. 342 e, successivamente, dall'articolo 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n.
355.
(4) Comma abrogato dall'art. 10, l. 28 dicembre 2001, n.
448.