LS 31 dicembre 1992 n. 546 art. 12 d.lg.
Nel processo tributario, per quanto concerne specificamente l'assistenza tecnica della parte nel giudizio, è previsto dall'art. 12, comma 1 d.lg. n. 546 del 1992, che soltanto le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato; pertanto, nessuna nullità di ordine procedimentale o della sentenza della Commissione tributaria può derivare dalla circostanza che all'udienza di trattazione del ricorso abbia partecipato per l'ente locale (nella fattispecie, il comune), in luogo del difensore nominato, un soggetto avente soltanto la qualifica di praticante avvocato, trattandosi di questione che presenta solo un aspetto disciplinare per via dello svolgimento da parte del praticante avvocato di attività defensionale non consentita.
Cassazione civile, sez. trib., 20 giugno 2005, n. 13231
Soc. K. c. Com. Latina
Finanza locale 2005, f. 11, 105