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Codice Civile (1942)

Art. 2946

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti.
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza (1).
CAPO I
Della prescrizione.
Sezione IV
Del termine della prescrizione.
§ 1.
Della prescrizione ordinaria.

Prescrizione ordinaria.

[I]. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente [ 954, 970, 1014,1073, 1442, 1449], i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [ 248 trans.] (1).