Prescrizione di cinque anni.
[I]. Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue [ 1861] o vitalizie [ 1872];
1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore (1);
2) le annualità delle pensioni alimentari [ 433 ss.];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [ 1571, 1607, 1628];
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (2);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [ 1751, 2118, 2120,2121, 2122].