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Codice Civile (1942)

Art. 2948

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti.
TITOLO V
Della prescrizione e della decadenza (1).
CAPO I
Della prescrizione.
Sezione IV
Del termine della prescrizione.
§ 2.
Delle prescrizioni brevi.

Prescrizione di cinque anni.

[I]. Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue [ 1861] o vitalizie [ 1872];
1 bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore (1);
2) le annualità delle pensioni alimentari [ 433 ss.];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [ 1571, 1607, 1628];
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (2);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [ 1751, 2118, 2120,2121, 2122].