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Art. 66.
Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000 (1), gli avvisi devono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'art. 64.
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000.000 (1), gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle città e in quei comuni in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, tenuto conto del luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori, i trasporti e le forniture.
Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei contratti.
Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.
La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale devono tenersi gli incanti e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici.
Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate.
I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'ufficiale che presiede all'asta, allorché questa viene dichiarata aperta.
(1) I limiti di somma sono stati, da ultimo, così elevati di 1000 volte dall'art. 20, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, che ha fatto salve le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo. L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù dell'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n. 436.