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Articolo
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Art. 66.
Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni
dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in
quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori.
Quando il
prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.000 (1), gli avvisi
devono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel
foglio degli annunzi legali della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le
abbreviazioni di cui all'art. 64.
Quando il prezzo di base d'asta raggiunga
le lire 200.000.000 (1), gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni
prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, salvo abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle
città e in quei comuni in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, tenuto
conto del luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare,
ovvero ove si devono eseguire i lavori, i trasporti e le forniture.
Le
pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei
contratti.
Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni
possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti.
La pubblicazione
ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale
devono tenersi gli incanti e negli altri luoghi destinati all'affissione degli
atti pubblici.
Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di
far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate.
I
certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano
dell'ufficiale che presiede all'asta, allorché questa viene dichiarata
aperta.
(1) I limiti di somma sono stati, da ultimo, così elevati di 1000
volte dall'art. 20, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, che ha fatto salve le
disposizioni legislative e regolamentari che abbiano aumentato gli originari
limiti di somma in misura superiore a quella indicata dallo stesso articolo.
L'art. 20 del suddetto decreto è entrato in vigore il 1° novembre 1995, in virtù
dell'art. 2, d.l. 28 agosto 1995, n. 359, conv. in l. 27 ottobre 1995, n.
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