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Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (in Gazz. Uff., 27 aprile, n. 97). - Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 (1) .
(1) Vedi l'articolo 1, commi 426 e 427 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Articolo 19
Discarico per inesigibilità.
1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, entro l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo nonchè, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo; (1)
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze; (2)
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo,nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; (3)
d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; (4)
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura. (3)
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. (5)
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.
(1) Lettera sostituita dall'articolo 3 del D.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, poi modificata dall'articolo 1, comma 416 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine dall'articolo 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106.
(2) Lettera modificata dall'art. 3, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
(3) Lettera modificata dall'art. 3, comma 2, d.l. 8 luglio 2002, n. 138.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, d.l. 8 luglio 2002, n. 138. Vedi modifiche di cui all'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, non ancora convertito in legge.
(5) Comma sostituito dall'art. 3, comma 2, d.l. 8 luglio 2002, n. 138 e poi così modificata dall'articolo 1, comma 416 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.