Codice procedura civile art. 104
LS 26 ottobre 1972 n. 636 art. 34 d.P.R.
LS 26 ottobre 1972 n. 636 art. 39 d.P.R.
In tema di contenzioso tributario, è ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, applicabile "ratione temporis") l'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte - e quindi la trattazione unitaria - di una pluralità di domande anche non connesse tra loro, con risultato, del resto, analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, ammessa dall'art. 34 del citato d.P.R. n. 636 del 1972.
Cassazione civile, sez. trib., 20 maggio 2002, n. 7359
Min. fin. c. Talpacci
Giust. civ. Mass. 2002, 880
Riv. dir. trib. 2002, II, 714 nota (RANDAZZO)