Codice procedura civile art. 156
Codice procedura civile art. 160
LS 29 settembre 1973 n. 600 art. 60 d.P.R.
La notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di provocatio "ad opponendum", la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, e, dall'altro, l'art. 60, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (dettato in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ma applicabile anche in tema di imposta di registro e di in.v.im.), richiama espressamente, in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, le "norme stabilite dagli art. 137 ss. c.p.c. (salve le modifiche subito dopo indicate), così rendendo applicabile l'art. 160 del codice medesimo, il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
Cassazione civile, sez. trib., 12 dicembre 2002, n. 17762
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Giust. civ. Mass. 2002, 2184