Codice procedura civile art. 96
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. una della parti in causa può essere condannata al risarcimento del danno in favore della controparte solo se abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave.
Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 1999, n. 12070
Soc. R.S.C. c. Min. fin.
Fisco (Il) 2000, 9075