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Codice Procedura Civile

Art. 96

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori.
CAPO IV
Della responsabilità delle parti per le spese e per i
danni processuali.

Responsabilità aggravata.

[I]. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
[II]. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [ 669-bis ss.], o trascritta domanda giudiziaria [ 2652 ss., 2690 ss. c.c.], o iscritta ipoteca giudiziale [ 2818 c.c.], oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.