Codice procedura civile art. 156
LS 15 novembre 1993 n. 507 art. 51 d.lg.
La sanatoria per il raggiungimento dello scopo di atti invalidi è principio generale che, enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, comma 3, c.p.c., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi e, quindi, anche agli atti amministrativi di imposizione tributaria. Il principio è applicabile anche ove la causa dell'invalidità riguardi l'autore dell'avviso di accertamento, con conseguente effetto di sanatoria della ipotizzata invalidità dell'avviso stesso, quando, prima ancora che si sia pronunciato il giudice tributario, il contribuente abbia mostrato, attraverso la proposizione del ricorso, di saper fornire la corretta interpretazione della struttura della dichiarazione provvedimentale e di saper identificare l'autore dell'atto. (Nella fattispecie, società concessionaria del servizio t.o.s.a.p.).
Cassazione civile, sez. trib., 10 maggio 2005, n. 9697
Enel distribuzione c. Soc. Inpa e altro
Giust. civ. Mass. 2005, f. 5