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Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in Suppl. ordinario n. 162/L, alla Gazz. Uff. n. 227, del 28 settembre). - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali .

Articolo 7 Bis

Sanzioni amministrative (1)
Art. 7-bis.
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (2) .
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
(1) Articolo inserito dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) Comma inserito dall'articolo 1 quater del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.