Codice procedura civile art. 96
LS 31 luglio 1996 n. 460 art. 2 d.P.R.
Non può essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'impugnativa del venditore di un esercizio commerciale per il solo fatto che l'acquirente, in sede di accertamento con adesione, abbia accettato la valutazione dell'ufficio. È censurabile la condotta di un ufficio che, per la valutazione di tale esercizio si discosti dall'art. 2 comma 4 d.P.R. n. 460/96, utilizzando criteri arbitrari e non conformi all'economia aziendale, e successivamente rifiuti sia di procedere all'annullamento in autotutela sia di aderire all'accertamento con adesione. In tali casi, ravvisandosi una condotta negligente nella formazione dell'atto impugnato ed una colpa grave nella condotta successiva, fatti entrambi che indubbiamente hanno causato danni e dispendio di energie alla parte ricorrente, sussistono i presupposti, non solo per l'annullamento dell'atto impositivo, ma altresì per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Comm.trib. prov.le Milano, sez. XXXVI, 28 marzo 2003, n. 31
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Bollettino trib. 2003, 953