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Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 5). - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1).
(1) Vedi il D.M. 11 giugno 1998 e il D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.
Articolo 20
Decadenza e prescrizione.
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3 (1).
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno (2).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 5 giugno 1998, n. 203, e da ultimo, così dall'art. 2, d.lg. 30 marzo 2000, n. 99.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 5 giugno 1998, n. 203.