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Legge 15 maggio 1997, n. 127 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113). - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (1) (2) (3).
(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94.
(2) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.
(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

Articolo 17

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
5. (Omissis) (5).
6. (Omissis) (6).
7. (Omissis) (7).
8. (Omissis) (8).
9. (Omissis) (9).
10. Le disposizioni di cui al comma 5- bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma e ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2- bis , 3- bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. (Omissis) (10).
13. (Omissis) (11).
14. Nel caso in cui disposizioni di leggi o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. (Omissis) (12).
16. (Omissis) (13).
17. (Omissis) (14).
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (15).
19. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti (16).
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale o equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. (Omissis) (17).
24. (Omissis) (18).
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di Testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.
25- bis . Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (19).
26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
29. (Omissis) (20).
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. (Omissis) (21).
32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. (Omissis) (22).
34. (Omissis) (22).
35. (Omissis) (22).
36. (Omissis) (22).
37. [La commissione statale di controllo e il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo] (23).
38. (Omissis) (22).
39. (Omissis) (22).
40. (Omissis) (22).
41. (Omissis) (22).
42. (Omissis) (22).
43. (Omissis) (22).
44. (Omissis) (22).
45. (Omissis) (22).
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del ministro dell'Ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del ministro dell'Ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (24);
b) (Omissis) (25).
48. (Omissis) (26).
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dell'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. (Omissis) (22).
51. (Omissis) (22).
52. (Omissis) (22).
53. (Omissis) (22).
54. (Omissis) (22).
55. (Omissis) (22).
56. (Omissis) (22).
57. (Omissis) (22).
58. (Omissis) (26).
58- bis . (Omissis) (27).
59. (Omissis) (22).
60. (Omissis) (29).
61. (Omissis) (30).
62. (Omissis) (31).
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e) , n. 1) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono con proprio regolamento non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65 Omissis (53)
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. (Omissis) (22).
68. (Omissis) (22).
69. (Omissis) (22).
70. (Omissis) (22).
71. (Omissis) (22).
72. (Omissis) (22).
73. (Omissis) (22).
74. (Omissis) (22).
75. (Omissis) (22).
76. (Omissis) (22).
77. (Omissis) (22).
78. (Omissis) (22).
78- bis . (Omissis) (32).
79. (Omissis).
79- bis . Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali (33).
80. (Omissis) (22).
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del ministro dell'Interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51- bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e all'articolo 15 del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. (Omissis) (22).
85. (Omissis) (34).
86. (Omissis) (35).
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis) (36);
b) (Omissis) (37).
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento, e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del Regno d'Italia del 20 luglio 1990, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1990, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi, di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì (38):
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tecnologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente (39);
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; (52)
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i ministeri dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e della Pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i raggruppamenti concorsuali.
100. Il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purché previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo (40).
102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.
104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (Crui).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a) , è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge. (51)
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell