E' necessario
procedere nel senso indicato dall'articolo 140 del codice di
procedura civile, che così dispone:
Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
[I]. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o
per
incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo
precedente,
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove
la
notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta
chiusa e
sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda
del
destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di
ricevimento
[ 48 att.] (1). |