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ICI 2006

DOMANDA:
1, Il servizio tributi ha notificato ad un contribuente un avviso di liquidazione ICI tramite atto giudiziario (con cartolina verde). La posta ha restituito la lettera con la seguente indicazione: per irreperibilità del destinatario. Il servizio tributi ha telefonato all'ufficio anagrafe del Comune di residenza che ha comunicato che il soggetto effettivamente ha la residenza in quel luogo ma risulta irreperibile all'ultimo censimento. Si è pertanto a chiedere quale possa essere l'iter corretto da seguire e se eventualmente la ns. precedente notifica, anche se non seguita da compiuta
giacenza, possa essere considerata valida.
RISPOSTA:

E' necessario procedere nel senso indicato dall'articolo 140 del codice di
procedura civile, che così dispone:
 
 
Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.


[I]. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per
incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente,
l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la
notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e
sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del
destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento
[ 48 att.] (1).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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