La rinuncia ha
si efficacia retroattiva, ma deve essere fatta nel modo sotto
indicato e non può essere fatta quando sia stata tacitamente
accettata per fatti concludenti:
Codice Civile
(1942)
Art. 519
LIBRO SECONDO
Delle successioni.
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni.
CAPO VII
Della rinunzia all' eredità.
Dichiarazione
di rinunzia.
[I]. La rinunzia all'eredità [
320 comma 3,
374 n. 3,524-527]
deve farsi con dichiarazione [
1350 n. 13], ricevuta da un notaio o dal
cancelliere del tribunale del circondario
(1) in cui si è aperta la successione [
456], e inserita nel registro delle
successioni [
52,
53 att.;
133 trans.].
[II]. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai
quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto
finchè, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme
indicate nel comma precedente.
Codice Civile
(1942)
Art. 476
LIBRO SECONDO
Delle successioni.
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni.
CAPO V
Dell' accettazione dell' eredità.
Sezione I
Disposizioni generali.
Accettazione
tacita.
[I]. L'accettazione è tacita quando il
chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente
la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se
non nella qualità di erede [
477,
478,
527,2648
comma 3]. |