3. Un contribuente
ha presentato al catasto una variazione di superficie nel 1990 per
ampliamento dell'immobile di suo possesso. Il catasto, nel 1999,
accoglieva la richiesta e ne comunicava, tramite notifica, la nuova
rendita.
Nel frattempo il contribuente richiedente aveva cambiato
residenza senza peraltro preoccuparsi di darne comunicazione al
catasto. Pertanto la notifica, per il catasto, risultava comunicata.
Questo Ente, sentito il catasto, ha emesso avvisi di
liquidazione con sanzioni ed interessi ai quali, il contribuente, ha
opposto ricorso. Vorremmo sapere un vostro parere in merito
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Risposta: In base ai dati trasmessi non risulterebbe
condivisibile la tesi espressa dal Catasto, in quanto il
procedimento seguito dal predetto Ufficio non risulterebbe conforme
a quanto indicato dall’articolo 60 del DPR 600 del 1973 che qui
sotto si riporta:
Articolo 60
Notificazioni.
La
notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme
stabilite dagli
articoli 137
e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti
modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi
speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o
l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non
ha sottoscritto;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani
proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale
del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una
persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la
notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal
caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non
vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del
deposito prescritto dall'art.
140
del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si
ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di
affissione;
f) le disposizioni contenute negli articoli
142,
143,
146,
150
e
151
del codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale
ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di
ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma
precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla
dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni,
dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione
anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi
di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello
della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta
nel secondo comma dell'articolo 36. Se la comunicazione è stata
omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di
domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale (1) .
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2003 ,n. 360
ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma
nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni
dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione
annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal
sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione
anagrafica.
In conclusione, se le cose stanno nel modo descritto, e se comunque
non si è in grado di dimostrare la regolarità della notifica e ciò
sulla base delle indicazioni fornite da detto articolo, le sanzioni
come pure gli interessi non possono trovare applicazione, così come
previsto dall’articolo 74 della legge 342 del 2000. |