Il tema
descritto trova risoluzione alquanto interessante nella sentenza
sotto riportata, che credo al momento unica in materia. In sintesi,
con la previsione nel regolamento di tale agevolazione sorge a
favore del contribuente che si trova nella condizione ipotizzata nel
regolamento un diritto di natura soggettiva, che non può venir meno
per l'inadempimento delle formalità previste da parte del titolare
del diritto.
Ulteriore
motivo di tale riconoscimento retroattivo sta nel fatto, sempre
secondo tale sentenza, che i regolamenti comunali, non hanno
presunzione di conoscenza che vale solo per la legge e dalla data
della Sua pubblicazione sulla G.U.
Ovviamente il
Comune non può essere obbligato ad annullare gli atti in argomento,
essendo l'autotutela una attività solo facoltativa per la Pubblica
Amministrazione.
Ne consegue che
nel caso di mancata adesione alla istanza di autotutela al
contribuente non resta che proporre ricorso tempestivo alla
competente Commissione Tributaria Provinciale.
Commissione
Tributaria Provinciale di Gorizia, Sezione 01, sentenza 60/1/05 del
30 marzo 2005 (condizioni per l’ottenimento delle agevolazioni ICI
per il comodato a parenti deciso dal Comune).
Pur avendo
condizionato il Comune l’applicazione delle agevolazioni ICI per il
comodato a parenti alla presentazione di una richiesta, non si può
affermare che in assenza di tale richiesta il diritto alla
agevolazione non sussista, così che è deve essere accolto il ricorso
proposto dal contribuente che dimostri di avere proceduto ad un
minor versamento ICI, avendone i requisiti, pur non avendo il
medesimo adempiuto formalmente alle prescrizioni imposte dal Comune
per la relativa applicazione. |