10. Avendo i
requisiti richiesti, il regolamento Ici del nostro comune prevede
l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille per gli immobili ad uso
abitativo risultanti non locati da oltre due anni come previsto
dall'articolo 2 della legge 431/1998.
Abbiamo avuto un curatore fallimentare che alla chiusura
della procedura ha chiesto di conoscere se l'aliquota del 9 per
mille, quando ne esistano i presupposti, deve essere applicata anche
nel caso di procedure concorsuali. Sarebbe importante conoscere il
vostro parere in merito. |
Il secondo periodo del comma dell’articolo in argomento
così dispone:
I comuni di cui
all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61,
e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo
periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa
vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli
immobili non locati per i quali non risultino essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni.
Ora, la norma sembra voler permettere ai comuni una applicazione
punitiva dell’ICI quando la non locazione dell’immobile abitativo
dipenda da una scelta volontaria del possessore perché in tal modo
sottrae dal mercato un bene, così impedendo il soddisfacimento di un
bisogno impellente per la collettività. Ora, pur essendo la scelta
applicativa lasciata alla piena libertà del singolo comune, parrebbe
non corrispondente alla finalità della norma applicare l’aliquota
maggiorata nei casi in cui il non uso dell’immobile non dipenda,
come nel caso prospettato, dalla volontà del possessore.
E’ per tale motivo che si ritiene che tale maggiorazione non debba
trovare applicazione nei casi di immobili abitativi attratti in
procedure concorsuali, essendo tale assoggettamento finalizzato alla
vendita e non alla locazione dell’immobile. |