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ICI 2006

DOMANDA:

11. Nel mese di settembre 2004 il Funzionario del Servizio Tributi - categoria D3 - è stato nominato, con atto della Giunta Comunale, Funzionario Responsabile Ici e Tarsu.

Tale Funzionario ha, con propria delega, nominato un sostituto in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza specificare né un termine massimo di assenza né la tipologia dell'assenza.

Dato che da marzo 2005 il Funzionario Responsabile è assente per complicazioni di gestazione, il delegato, dipendente del Servizio Tributi - categoria C4 - con diploma di ragioniere, sta sostituendo nella firma degli atti impositivi, nel visto di esecutività dei ruoli e nella sottoscrizione di memorie difensive. Si chiede se tale procedura è corretta e se si possa proseguire in questo modo fino al rientro del Funzionario titolare.

Per opportuna conoscenza si precisa che il nostro Ente ha un Dirigente che fa capo all'area cui appartiene il Servizio Tributi.

RISPOSTA:

In via preliminare si fa rilevare che la delega al sostituto del funzionario responsabile è da ritenersi illegittima e ciò sulla base del principi del nostro ordinamento giuridico per il quale il delegato allo adempimento di una funzione non può delegare ad altro soggetto il relativo adempimento (delegatus delegari non potest). Ad esempio nessuno potrebbe ritenere, proprio per tale motivo, legittima la delega del Consiglio comunale alla Giunta comunale di approvare il bilancio.

Evidenziato, quindi, che il firmatario dell’atto deve agire in nome proprio e non in nome  altrui, è ora da individuarsi il soggetto tenuto a sostituire il funzionario responsabile durante la sua assenza dal servizio.

Poiché una tesi rilevante ritiene che  tale individuazione debba avvenire fra soggetti aventi almeno il medesimo grado, si ritiene di dover preferire nella individuazione del soggetto atto espletare tali funzioni il dirigente dell’area cui appartiene il servizio Tributi (in tal senso si è espressa la CTP di Siracusa con sentenza n. 277 del 2001, seppur non uniformemente condivisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7905 del 2005).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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