Se è vero che
tale norma ha valore di interpretazione autentica e quindi
retroattiva (anche se dubbia è la legittimità costituzionale della
norma, come forse sarà eccepito), non incide sulla permanenza
dell'obbligo di pagamento dell'ICI della Comunità Montana e ciò per
il fatto che l'ampliamento dell'esenzione è connesso alla
fattispecie di cui alla lettera i) dell'articolo 7 del
D.Lgs.n.504/92 mentre l'esenzione che interessa la Comunità montana
è quella indicata alla lettera a) del predetto articolo, fattispecie
questa non modificata della norma e limitata agli immobili destinati
esclusivamente ad attività istituzionali e non anche a quelle
commerciali (nel caso descritto infatti la casa di riposo è attività
imprenditoriale e quindi commerciale).
Secondo
giurisprudenza della Corte di Cassazione i soggetti elencati nella
lettera a), in quanto non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articicolo 74 del DPR
917/86, fra i quali le Comunità Montane, non possono essere
considerati Enti non commerciali non aventi oggetto esclusivo o
princcipale l'esercizio di una attività commerciale, così da non
poter rientrare anche nella esenzione di cui alla lettera i).
Anche per tale
motivo la norma in esame può considerarsi illegittima, ma finché non
è eccepita la sua illegittimità costituzionale è doveroso rispondere
nel senso sopra riportato, così da riconfermare il precedente mio
parere di assoggettabilità. |