21. L’Ente è in
gestione diretta dell’imposta ICI e nel Regolamento sono state
inserite alcune agevolazioni, fra cui l’applicazione dell’aliquota
ridotta prevista per le abitazioni principali anche per le
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di
primo grado.
Un contribuente si è rivolto al Garante per ottenere
l’annullamento in autotutela di una sanzione emessa per un
comportamento squisitamente omissivo.
Per completezza e semplicità interpretativa, riporto un
estratto della risposta che l’ufficio ha allo stesso garante
inoltrato in ottemperanza alla sua richiesta di chiarimenti:
“Viene contestata la debenza della sanzione emessa a
seguito della comunicazione di concessione in uso gratuito
dell’immobile al figlio prodotta soltanto in data 08.07.2004 allo
scopo di poter usufruire dell’aliquota ridotta: il D.lgs. 472/97,
all’art.5, comma 4 (comma aggiunto dall’art. 2 D.lgs. 5 giugno 1998,
n. 203) indica che “è dolosa la violazione attuata con l’intento
di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta
ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di
accertamento”.
Tale concetto viene ripreso e confermato con l’art. 10
della Legge 27 luglio 2000, n. 212 ed, indirettamente, precisato
nell’art. 7 del D.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, laddove, aggiungendo
il comma 5 bis all.art. 6 del D.lgs. 475/97, prevede che:
“non sono … punibili le violazioni che non arrecano
pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono
sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul
versamento del tributo”.
Leggendo l’art. 14 del D.lgs. 504/92 alla luce di queste
ultime disposizioni, le sanzioni previste dal comma 3 possono essere
irrorate solo se dette violazioni contrastano con l’attività di
accertamento dell’ufficio comunale e sono quindi di carattere
tributario e non formale. Si ricorda inoltre che allo stesso art. 14
del D.lgs. 504/92, così come sostituito dall’art. 14 del D.lgs
473/97, prevede il beneficio della riduzione ad un quarto solo per
le sanzioni collegate al tributo e nel caso di specie la riduzione è
stata applicata rilevando che l’applicazione dell’aliquota agevolata
piuttosto dell’aliquota ordinaria vada ad incidere direttamente
sull’ammontare dell’imposta.
Per completezza e semplicità interpretativa, si vuole
ricordare la dinamica che ha portato all’emissione della suddetta
sanzione:
-
in data 22 marzo 1991 il sig. XXXXX acquista in regime di comunione di
beni l’immobile sito in CH., via _______;
-
contestualmente alla dichiarazione dei redditi, nel 1993 dichiara ai
fini ICI l’immobile al 100% e paga, correttamente, la relativa
imposta al 100% per lo stesso anno 1993 ed i successivi 1994, 1995,
1996, 1997, 1998;
-
in data 11.10.2004 viene liquidato l’anno d’imposta 1999, con notifica
del 16.12.2004, atto successivamente (28.01.2005) annullato in
autotutela in quanto il sig. XXXXX chiede di estendere
retroattivamente la concessione in uso gratuito al figlio, inserita
a valere dall’anno d’imposta 2003, per la quota di proprietà del 50%
dell’immobile di cui sopra.
Insospettisce la quota di possesso indicata, ma gli anni
d’imposta 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 vengono comunque liquidati
sulla base della dichiarazione originariamente (1993) prodotta dal
contribuente e notificati in data 28 e 29 aprile 2005. Emerge,
invece, che l’immobile era inteso in comproprietà con il coniuge
YYYYY e che la stessa, in data 11.01.1999, aveva trasferito la
propria residenza in Chiavari, nell’immobile di proprietà di che
trattasi: su istanza del contribuente si provvede, pertanto, a
rivedere la posizione dei due coniugi (la sig.ra YYYYY in data
12.12.1998 presenta dichiarazione ai fini TARSU e al contempo, pur
essendo stata resa edotta delle responsabilità penali derivanti da
falsa dichiarazione, chiede la riduzione per persona singola. Tale
riduzione viene tolta d’ufficio in data 18.01.2001 in quanto dal
11.01.1999 residente insieme al figlio ZZZZZ).
Viene quindi inserita d’ufficio la comunicazione della
signora YYYYY, calcolata la sua imposta, considerati come suoi i
maggiori versamenti a suo tempo effettuati dal coniuge e rimborsata
la quota eccedente, provvedendo al contempo ed emettere sanzione per
omessa – leggasi tardiva ex D.lgs. 471, 172, 173/97 – comunicazione
di concessione in uso gratuito a parente in linea retta di primo
grado (figlio) a giustificazione dell’inserimento della stessa a
valere dal 1999 allo scopo di applicare fin da tale anno d’imposta
l’agevolazione prevista dal regolamento (agevolazione che ha portato
al rimborso, effettuato, della maggiore imposta pagata).
Tale sanzione risulta pagata nei 60 giorni dalla notifica
senza impugnazione ante la competente Commissione Tributaria
Provinciale, possibilità chiaramente indicata nell’atto stesso.
Tale sanzione riporta nella causale la motivazione “omessa
comunicazione di concessione in uso gratuito a parente di primo
grado in linea “retta” ed è da intendersi riferita al comportamento
omissivo del contribuente tale da ostacolare, come ha ostacolata, la
normale attività di controllo dell’ufficio.
Il Regolamento Comunale, a pena di illegittimità, non può
esprimersi in merito alle sanzioni previste dalla legge in quanto
l’art. 59 del D.lgs. 446/97 elenca espressamente i punti ove è
possibile intervenire e nulla dice in merito alla possibilità di
sanzionare o meno i comportamento omissivi del contribuente”.
Il Garante ha in seguito deliberato per “l’attivazione
della procedura di autotutela ai fini dell’annullamento del
provvedimento di irrogazione amministrativa emesso” e giudicato
contraddittorio il comportamento dell’ufficio nel momento in cui, su
richiesta del contribuente, considera l’applicazione
dell’agevolazione dal momento del, verificato, possesso dei
requisiti e non dal momento della comunicazione.
In base a tale delibera il contribuente ha prontamente
presentato richiesta di rimborso della sanzione pagata.
Allo scopo di risolvere il problema esposto ed evitare nel
futuro problemi similari, chiedo un parere sia in merito alla
valenza di tale delibera ed ai reali poteri del garante, sia in
merito al comportamento dell’ufficio che, ad oggi, ha preferito
inserire le comunicazioni dal momento dell’esistenza dei requisiti
per l’agevolazione (annullando avvisi già notificati ed erogando
sanzioni per omessa/tardiva comunicazione), ritenendo tale scelta
più favorevole e rispettosa dei diritti del contribuente rispetto a
quella operata da altri comuni che confermano gli avvisi ed
inseriscono l’agevolazione dal giorno in cui vengono comunicati i
requisiti. |