ICI 2006 |
DOMANDA: |
28. Siamo a
chiederle un chiarimento in relazione alle aree pertinenziali dei
fabbricati che non hanno esaurito la volumetria residua. Secondo
l'Ufficio Tecnico, sia che siano graffati o che non lo siano,
devono pagare la quota parte di edificabilità residua dividendo il
volume residuo per l'indice di edificabilità ottenendo la
superficie edificabile residua effettiva. Viceversa, qualora non vi
sia residuo volumetrico sono comunque esenti dall'ICI in quanto aree
non edificabili, anche se in zona edificabile. L'area
pertinenziale, secondo il Catasto, deve essere il 10% del
fabbricato, chiediamo gentilmente copia della normativa catastale. |
RISPOSTA: |
Quanto sopra
non mi risulta sia previsto dalla legge ma caso mai dalla prassi del
Catasto. E' vero invece che la giurisprudenza prevalente della Corte
di Cassazione ritiene che le aree edificabili in quanto
pertinenziali, anche se non esaurito il limite di cubatura, sono da
escludersi dal pagamento dell'ICI. Le indicazioni del vostro Ufficio
Tecnico, seppur da me condivise, si scontrano con tale
giurisprudenza della Corte di Casazione, con la conseguenza che nel
caso di ricorso il comune risulterebbe soccombente. E' per tali
motivi che io consiglio:
a) di verificare se sussistono o meno vincoli pertinenziali ai sensi
dell'articolo 817 del codice civile;
b) se non sussistono assoggettare normalmente le aree a nulla
rilevando che sia esaurito o meno la capacità edificatoria, la quale
potrà o meno caso mai incidere sul valore;
c) se sussistono tali condizioni pertinenziali, invece, non resta
che ordinare la loro graffatura, così che sia rivista la rendita
catastale del fabbricato così come previsto dall'articolo 51 del DPR
1142 del 1949 (regolamento catastale). |
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