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ICI 2006

DOMANDA:
28. Siamo a chiederle un chiarimento in relazione alle aree pertinenziali dei fabbricati che non hanno esaurito la volumetria residua.  Secondo l'Ufficio Tecnico, sia che siano graffati o che non lo siano,  devono pagare la quota parte di edificabilità residua dividendo il volume residuo  per l'indice di edificabilità ottenendo la superficie edificabile residua effettiva. Viceversa, qualora non vi sia residuo volumetrico sono comunque esenti dall'ICI in quanto aree non edificabili, anche se in zona edificabile.  L'area pertinenziale, secondo il Catasto, deve essere il 10% del  fabbricato, chiediamo gentilmente copia della normativa catastale.
RISPOSTA:
 Quanto sopra non mi risulta sia previsto dalla legge ma caso mai dalla prassi del Catasto. E' vero invece che la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione ritiene che le aree edificabili in quanto pertinenziali, anche se non esaurito il limite di cubatura, sono da escludersi dal pagamento dell'ICI. Le indicazioni del vostro Ufficio Tecnico, seppur da me condivise, si scontrano con tale giurisprudenza della Corte di Casazione, con la conseguenza che nel caso di ricorso il comune risulterebbe soccombente. E' per tali motivi che io consiglio:

a) di verificare se sussistono o meno vincoli pertinenziali ai sensi dell'articolo 817 del codice civile;
b) se non sussistono assoggettare normalmente le aree a nulla rilevando che sia esaurito o meno la capacità edificatoria, la quale potrà o meno caso mai incidere sul valore;
c) se sussistono tali condizioni pertinenziali, invece, non resta che ordinare la loro graffatura, così che sia rivista la rendita catastale del fabbricato così come previsto dall'articolo 51 del DPR 1142 del 1949 (regolamento catastale).

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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