ICI 2006 |
DOMANDA: |
32. Viene accertato l’omessa denuncia e versamento di un
fabbricato con destinazione abitativa mediante il controllo con
l’archivio catastale. Il contribuente si giustifica motivando
l’omessa denuncia in attesa della sentenza che verra’ pronunciata
dalla corte di appello (sezione penale) in data 3/01/2002. L’appello
fu proposto dai contribuenti imputati avverso una precedente
sentenza rilasciata dal tribunale di Bergamo che li condannava per
reato di abuso d’ufficio e truffa. In sintesi i fabbricati vennero
edificati su terreno agricolo con regolare concessione edilizia i
cui proprietari non erano coltivatori agricoli. A tal fine la
domanda di concessione veniva presentata da coltivatori agricoli che
risultavano affittuari del terreno anche se di fatto non lo
coltivavano. Secondo lei l’esenzione puo’ essere riconosciuta
nell’intervallo di tempo sino al 3/01/2002? |
RISPOSTA: |
L’obbligazione
tributaria colpisce la situazione di fatto, a nulla rilevando che
l’oggetto impositivo sia o meno regolare. Quindi, in attesa di
sentenza definitiva soggetto obbligato è colui che risulta titolare
del diritto reale al momento della emanazione degli atti impositivi.
Nel caso di annullamento di tale diritto mediante sentenza
definitiva troverà applicazione il principio di cui all’articolo
1458 del codice civile per il quale l’efficacia della sentenza è
retroattiva, ma sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi, fra
i quali è da ricomprendersi il Comune, con la conseguenza che il
proprietario spogliato del diritto di proprietà avrà diritto di
avere la restituzione del tributo corrisposto richiedendolo
giudizialmente al nuovo proprietario. |
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