La Corte di
cassazione con più sentenze ha affermato che le aree sono prive di
rilevanza oggettiva ai fini ICI e ciò indipendentemente dal fatto
che essere risultino o meno graffate al fabbricato nel catasto
urbano. In particolare si segnalano le sentenze della Corte di
Cassazione nn. 17035 del 2004 e 19375 del 2003.
TRIBUTI LOCALI
Imposta comunale immobili (ICI)
LS 30
dicembre 1992 n. 504 art. 2 d.lg.
In tema di
imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 2 del d.lg. n. 504
del 1992, il quale esclude l'autonoma tassabilità delle aree
pertinenziali, fonda l'attribuzione alla cosa della qualità di
pertinenza sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva
e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra cosa,
senza che rilevi l'intervenuto frazionamento dell'area posta al
servizio di un edificio, avente esclusivo rilievo formale. (In
applicazione di tale principio, la Corte ha considerato come
pertinenza un giardino asservito al fabbricato mediante recinzione
in muratura, e ciò nonostante l'avvenuto frazionamento catastale,
perché ritenuto destinato al servizio ed ornamento del fabbricato
medesimo).
Cassazione
civile, sez. trib., 17 dicembre 2003, n. 19375
Com. Rovigo c.
Fracasso e altro
In tema di
i.c.i., l'art. 2 (comma 1, lett. a) d.lg. n. 504 del 30 dicembre
1992, che definisce la nozione di fabbricato, esclude l'autonoma
imponibilità delle aree pertinenziali, in quanto presuppone
l'accezione di pertinenza secondo l'art. 817 c.c. - e cioè, la
destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio ed
all'ornamento di un'altra -, non escludendo la qualità di pertinenza
dell'area soltanto per la distinta iscrizione in catasto della
medesima e del fabbricato: circostanza che ha esclusivo rilievo
formale.
Cassazione
civile, sez. trib., 26 agosto 2004, n. 17035
A.P. e altro c.
Com. Trento
Il Comune, in
quanto titolare del rapporto tributario ha il diritto-dovere di
pretendere che gli atti impositivi debbano essere rivisti alla luce
delle sopra esposte indicazioni, obbligando la Ditta a tale
comportamento, senza che essa debba pretendere alcun indennizzo,
stante che con tale decisione il Comune non procura ma anzi mira ad
evitare un danno.
Una delibera di
indirizzo della Giunta, nei limiti delle massime da tali sentenze,
pare utilissimo per giustificare il comportamento successivo in sede
gestionale sia da parte del funzionario responsabile che da parte
della Ditta appaltatrice. |