35.
il nostro comune
ha emesso avviso di liquidazione ICI per l’anno 2001 ad un nostro
utente, titolare di immobile gruppo D a valore contabile, che ha
pagato in misura corretta (sulla base della dichiarazione)
l’ammontare complessivo dell’imposta, ma ripartendola in maniera
squilibrata versando un imposta molto inferiore in acconto e
colmando la differenza a saldo.
Lo studio che assiste il nostro utente ha contestato (senza
tuttavia impugnare) l’avviso sostenendo che tale ripartizione è
stata necessaria ed è dovuta la fatto che l’unica variazione
contabile relativa all’anno 2001 si riferisce al disavanzo da
fusione allocato in sede di approvazione di bilancio d’esercizio
chiuso al 31/12/2000 con assemblea dei soci del 12/07/2001. dunque,
essendo l’approvazione del bilancio successiva al versamento
dell’acconto ICI, l’utente non avrebbe potuto effettuare il
conteggio dell’imponibile totale comprensivo della variazione in
aumento per disavanzo d fusione e pertanto tale importo è stato
conteggiato solo nel saldo 2001.
Ora, a
prescindere dal fatto che questo valore era già conosciuto prima
della data di approvazione del bilancio (così almeno mi hanno
assicurato degli esperti del settore, dato che il bilancio di una
spa deve essere preventivamente depositato e tra l’altro la seduta
di approvazione del 12 luglio era stata preceduta da una datata 29
giugno 2001 andata deserta), mi chiedevo, per prima cosa a partire
da quale anno di imposta debba essere computato questo costo
incrementativo (la circolare 144/E/1997 al punto 5 recita “I costi
incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati
nel corso dell’anno X, influiscono sull’ammontare del valore
soltanto a decorrere dall’ICI dovuta per l’anno X+1”…questo
disavanzo di fusione deve essere considerato come contabilizzato
nell’anno 2000?) e, se esiste una normativa (io non l’ho trovata)
che permetta di versare l’ICI con una ripartizione diversa da quella
valida per tutti gli altri contribuenti. |
il suo
ragionamento è corretto. Infatti, le variazioni positive e negative
del valore contabile hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno
successivo. E' altresì vero che l'acconto ed il saldo sono in
astratto nella stessa misura (salvo che il presupposto sia non
annuale ma per diverso periodo). Forse il professionista voleva dire
che essendo stato formalmente approvato il bilancio dopo il 30
giugno poteva essere riconosciuto l'errore scusabile. Scusabilità
invece che non può essere riconosciuta in quanto la norma non
condiziona il valore contabile alla approvazione del bilancio ma al
valore del cespite, quale risulta dalle scritture contabili (scheda
dei cespiti ammortizzabili). Dovrebbe sapere il professionista che
molto spesso si verifica per contrasti fra soci che non si riesce ad
approvare il bilancio, ma non per questo si sospende il pagamento
dei tributi, non solo comunali ma anche quelli erariali (IVA, IRES). |