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ICI 2006

DOMANDA:

36. Abbiamo notificato nel corso di questi anni vari provvedimenti di liquidazione ICI ad un contribuente che č deceduto recentemente in data 26/07/2004.

Quando questi provvedimenti sono stati regolarmente notificati, questa persona era in vita e non ha mai provveduto a pagarli.

Abbiamo pertanto nei termini di legge emesso relativo ruolo coattivo.

Ora, essendoci ancora una cartella che gira per la riscossione coattiva in mano alla moglie quale erede che si riferisce proprio a questi provvedimenti regolarmente notificati nel corso del 2000, 2001, 2002, 2003, si pretende lo sgravio relativamente alle sanzioni.

Le sanzioni a nostro avviso vanno tolte solo per quei provvedimenti che sono stati notificati DOPO la sua morte.
RISPOSTA:
Le sanzioni debbono essere tolte sia quelle notificate prima che dopo la morte del de cuis e debbono essere tutte sgravate. Infatti, tali sanzioni sono come le pene detentive e non si trasmettono agli eredi mai, cosė come voluto dall'articolo 8 del D.lgs.n.472/97.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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