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ICI 2006

DOMANDA:

38. L’art.14 del D.Lgs. 473/97  dispone che per l’omessa presentazione della dichiarazione e denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 – Cosa intende per tributo dovuto? Il tributo risultante da dichiarazione o il tributo  derivante da eventuale differenza d’imposta tra il dovuto da dichiarazione ed il pagato? Quanto sopra scaturisce dal caso di  una società, che  pur avendo effettuato il pagamento ICI  anno 2003, pari ad € 1900,00 non ha presentato la dichiarazione.

RISPOSTA:
L'importo dovuto è quello che consegue ad una corretta quantificazione della pretesa tributaria. Tuttavia nel caso indicato siamo in presenza  non della fattispecie sostanziale di omessa denuncia ma di omessa presentazione del modello di dichiarazione, con regolare od  irregolare versamento. Ne consegue che se il versamento è corretto   si applica la sanzione minima (euro 51,00). Se invece il versamento è inferiore rispetto a quella dovuta in base alla dichiarazione da richiedersi sulla differenza tra dovuto e versato si applica tale sanzione.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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