ICI 2006 |
DOMANDA: |
43. Nel caso di
assegnazione alloggi costruiti da cooperativa Edilizia a proprietà
divisa, avendo riscontrato:
a.. la residenza anagrafica da parte di alcuni futuri assegnatari
e/o la loro occupazione desunta da denunce TRSU presentate;
b.. la presentazione delle denunce antiterrorismo (con cessione di
fabbricati a titolo di comodato) risalente ad un periodo successivo
di mesi ma tuttavia precedente alla data di accatastamento degli
alloggi e alla data
di stipula dell'unico atto notarile di assegnazione e rogito;
c.. premesso che non esistono altri documenti cartacei attestanti
la consegna degli immobili ai soci assegnatari, anche se in via
provvisoria, (a seguito ns. richiesta scritta la parte ci produce i
soli certificati
antiterrorismo);
1) si chiede se è corretto far decorrere la soggettività passiva a
carico degli assegnatari dalla data di stipulazione dell'atto
notarile o se si deve considerare il momento della presa in consegna
fisica dell'immobile
(residenza, denuncia TRSU, certificato antiterrorismo). Ma se la
normativa ICI precisa che obbligato a presentare la dichiarazione è
anche il titolare di un diritto reale di abitazione, ravvisabile
pure nel socio della coop. Edilizia (non a proprietà indivisa)
sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, nel ns.
caso non trattasi di soci assegnatari immessi nel solo possesso di
fatto e godimento ovverosia la sola detenzione degli immobili?
Facendo presente che le denunce antiterrorismo (comunicazioni di
cessioni fabbricati ai sensi della L.191/78) non hanno valore
probante ai fini I.C.I.
2) nell'ipotesi in cui la soggettività passiva decorra dalla
detenzione fisica dell'immobile, considerando che alcuni assegnatari
hanno dichiarato ai fini ICI solamente a decorrere dalla data
dell'atto notarile, chiedo se è
legittimo accertare costoro retroattivamente alla data della
detenzione dell'immobile (un anno prima). |
RISPOSTA: |
Nonostante il
ministero delle Finanze abbia ritenuto il passaggio della
soggettività passiva sin dal momento della assegnazione, una recente
sentenza della Corte di Cassazione ha invece ritenuto per un
problema del tutto identico riguardante gli assegnatari di alloggi
pubblici a riscatto che il passaggio avvenga dalla data della
stipula dell'atto notarile e ciò per il principio stabilito dallo
articolo 2643 del codice civile (Corte di Cassazione n. 654 del
2005).
Ora, io sto suggerendo ai Comuni se i pagamenti sono corretti non
ha importanza chi paga, ma se non vi sono pagamenti regolari il
soggetto che deve rispondere è la cooperativa e ciò sino alla
stipula dell'atto notarile. Infatti, i diritti reali sono
riconosciuti solo dal momento della trascrizione in conservatoria.
In conclusione, in caso di "vuoto" temporale dello adempimento deve
essere chiamata ad adempiere la cooperativa. |
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