Solo la pensione
agricola dovrebbe non avere rilevanza. Sarebbe meglio precisare ciò
nel regolamento . Le invio l'articolo del regolamento che potrebbe
risolvere la questione.
Art.2
Definizione di fabbricati e
aree
1. Ai fini
dell’imposta di cui al precedente articolo 1:
a) Per
fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte
integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione o quella
che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori
di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato;
b) Per area
fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base
alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i
criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per
pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i
terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo
articolo 12, comma 3, sui quali persiste l’utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all’allevamento di animali. Anche nel caso di comunione tale
condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli
contitolari e solo quando il reddito agrario loro prodotto
rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo
da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione
diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni
poste dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 446
del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune è
tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell’edificabilità
del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale.
Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente
attesta se un’area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
c) Per
terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle
attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile. Non sono
considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non
adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del
Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da
non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso
proprio del possessore o della propria famiglia. |