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ICI 2006

DOMANDA:

47. Ad un contribuente ho accertato imposta elusa per dichiarata esenzione dall’applicazione dell’imposta per aree fabbricabili condotte da impresa agricola, eccependo che non vengono soddisfatte tutte le condizioni affinché le aree stesse possano essre considerate non fabbricabili in quanto coltivate direttamente da imprenditore agricolo professionale ai sensi art. 1 D. Lgs. 29/3/2004 n. 99 e art. 2 c. 1 lett. b) D. Lgs. 504/1992. Tutto scaturiva dal fatto che, sentito anche Lei all’uopo, il modello Unico per l’anno in questione presentava compilato il Quadro RC “Redditi di lavoro dipendente ed assimilati” al rigo RC1 per un importo che naturalmente superava di gran lunga il 50% del reddito globale da lavoro così come indicato alla predetta norma D. Lgs. 99/2004, ed ecco il motivo dell’accertamento. In realtà trattasi presumibilmente di reddito da pensione, essendo per conoscenza personale il contribuente pensionato da FF.SS. Pertanto, godrebbe dell’esenzione di cui all’art. 1 del più volte citato D. Lgs. 99/2004, essendo le pensioni fuori dal calcolo del reddito da lavoro globale. E’ corretta l’indicazione al rigo RC1 della pensione (nel quadro redditi da lavoro ed assimilati)?? Devo pertanto provvedere al ritiro ed annullamento dell’avviso?? Posso (o devo) richiedere per l’annullamento dell’avviso la prova che il reddito indicato al quadro predetto, e quindi da togliere dal computo del 50% del reddito da lavoro globale, derivi dalla pensione (mod. CUD)??

RISPOSTA:

Solo la pensione agricola dovrebbe non avere rilevanza. Sarebbe meglio precisare ciò nel regolamento . Le invio l'articolo del regolamento che potrebbe risolvere la questione.

Art.2

                                         Definizione di fabbricati e aree

    1. Ai fini dell’imposta di cui al precedente articolo 1:

 

a)    Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b)    Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo articolo 12, comma 3, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Anche nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli  contitolari e solo quando il reddito agrario loro prodotto rappresenta almeno il 60 per cento del reddito fiscale complessivo da lavoro, computandosi anche il reddito da pensione diversa da quella agricola, e sono soddisfatte le altre condizioni poste dall’articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente il divenire dell’edificabilità del suolo posseduto, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico su richiesta del contribuente attesta se un’area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

c)     Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno, condotti da non imprenditori agricoli, i cui prodotti sono utilizzati per uso proprio del possessore o della propria famiglia.

 

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