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ICI 2006

DOMANDA:

50. Nel territorio di questo Comune esistono parecchie unità immobiliari adibite a locali di deposito fieno e attrezzi agricoli e/o annessi rustici (hanno la canna fumaria il servizio igienico e il deposito attrezzi agricoli) tutti accatastati nella Categoria C2.

Alcune di queste u.i. sono di proprietà di persone non residenti che di fatto vengono in montagna in vacanza la maggior parte sono di proprietà di persone residenti che di fatto curano il territorio mediante lo sfalcio e il taglio della legna. Per andare incontro ai residenti  l'Amministrazione avrebbe la volontà di deliberare solo per i residenti e per le  u.i. Cat.C2 un'aliquota al 4 per mille e lasciare l'aliquota già esistente al 6 per mille solo relativamente ai fabbricati cat.C2 di proprietà di persone non residenti.  

**Secondo Lei è possibile fare questa differenziazione di aliquota fra residenti e non all'interno della stessa Cat. C2???

RISPOSTA:

Tale deliberazione risulterebbe illegittima. Infatti, l'ICI è una imposta che colpisce il patrimonio e ciò indipendentemente dal soggetto che lo detiene, sia esso residente che non residente. Tale principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con la decisione n. 485  del 10 febbraio 2004. L'eventuale ricorso dei non residenti contro atti impositivi derivati da tale discriminazione tariffaria determinerebbe la disapplicazione con la conseguente applicazione della aliquota  dei residenti.

Per meglio comprendere l'illegittimità di tale proposta faccio un esempio: potrebbe forse il farmacista del comune applicare una aliquota IVA diversa a seconda se il medesimo prodotto  venga acquistato da un residente o da un cittadino non residente ?

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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