53. Un coltivatore
diretto avente tutti i requisiti di ruralità, regolarmente
accertati, a seguito di lavori di ristrutturazione procede
all’accatastamento di un fabbricato di categoria C2 (stalla),
precedentemente iscritto al Catasto terreni.
Il Catasto intende
applicare la sanzione, seppur ridotta, per “tardivo accatastamento”
in quanto oltre il termine del 31.12.2001.
L’obbligo di
accatastamento ricade anche in capo ai coltivatori diretti in
possesso di tutti i requisiti di ruralità oppure, fintantochè
continuano a mantenere tali requisiti, suddetti fabbricati possono
continuare ad essere iscritti al Catasto Terreni?
E’ corretta
l’applicazione della sanzione da parte del Catasto? |
:
Se sussistono i requisiti di ruralità, salvo che non vi siano state
successive variazioni nel possesso per vendita o successione, tale
obbligo non sussiste essendo limitato ai fabbricati ex rurali, così
come risulta dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 488 del 1999,
così dispone:
5. Il termine
del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni
delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali gia'
prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 1
luglio 2001. Ma siamo certi della sussistenza del diritto alla
esenzione? Non basta essere coltivatori diretti. E' iscritto il
soggetto nel registro Ditte della Camera di Commercio? E' rispettato
il limite di reddito agrario di cui all'articolo 32 del DPR 917/86?
Se svolge attività di allevamento denuncia solo reddito agrario od
anche di allevamento?
In conclusione, o il
catasto ha preso un abbaglio oppure non solo deve pagare la sanzione
catastale ma anche l'ICI non potendo essere considerati gli edifici
rurali. |