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ICI 2006

DOMANDA:

53. Un coltivatore diretto avente tutti i requisiti di ruralità, regolarmente accertati, a  seguito di lavori di ristrutturazione procede all’accatastamento di un fabbricato di categoria C2 (stalla), precedentemente iscritto al Catasto terreni.

Il Catasto intende applicare la sanzione, seppur ridotta,  per “tardivo accatastamento” in quanto  oltre il termine del 31.12.2001.

L’obbligo  di accatastamento ricade anche in capo ai coltivatori diretti in possesso di tutti i requisiti di ruralità oppure, fintantochè continuano a mantenere tali requisiti,  suddetti fabbricati  possono continuare ad essere iscritti al Catasto Terreni?

E’ corretta l’applicazione della sanzione da parte del Catasto?

RISPOSTA:

: Se sussistono i requisiti di ruralità, salvo che non vi siano state successive variazioni nel possesso per vendita o successione, tale obbligo non sussiste essendo limitato ai fabbricati ex rurali, così come risulta dal  comma 5 dell'articolo 7 della legge 488 del 1999, così dispone:

5. Il   termine   del   31  dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo   6,   comma   4,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 1 luglio 2001.   Ma siamo certi della sussistenza del diritto alla esenzione? Non basta essere coltivatori diretti. E' iscritto il soggetto nel registro Ditte della Camera di Commercio? E' rispettato il limite di reddito agrario di cui all'articolo 32 del DPR 917/86? Se svolge attività di allevamento denuncia solo reddito agrario od anche di allevamento?

In conclusione, o il catasto ha preso un abbaglio oppure non solo deve pagare la sanzione catastale ma anche l'ICI non potendo essere considerati gli edifici rurali.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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