: Le riporto qui di
seguito il riassunto del recente decreto in materia (vedasi
giornalini 2 del 2006), avvertendo che tale obbligo riguarda
unicamente il Comune nel caso di riscossione diretta e non anche
quando la riscossione è effettuata mediante concessionario. A me
sembra comunque che il termine è il 30 aprile,l essendo gli altri
termini riferiti ai concessionari esattori e ciò per le somme
riscosse ma non accreditate ai comuni.
1.
Decreto del capo dipartimento politiche fiscali n. 23147/2005 del 22
novembre 2005 (costituzione di fondo di somme ICI non versate ai
comuni e modalità di versamento dal 2006 del contributo dello 0,6).
a)
a
decorrere dal 1° gennaio 2006 il contributo dello 0,6 sulle
riscossioni ICI è versato dai concessionari direttamente entro il 30
aprile di ciascun anno a soggetto giuridico istituito ed autonomo
dall’ANCI;
b)
i
concessionari comunicano entro il 30 aprile di ogni anno in via
telematica gli importi riscossi nell’anno precedente;
c)
i
concessionari dichiarano entro il 28 febbraio 2006 gli importi
riscossi dal 1993 al 2004 per i quali non è stato possibile il
versamento ai comuni, depositando le somme in un apposito conto
corrente vincolato. Per le annualità successive la dichiarazione
deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo ed il versamento
delle somme depositate sul conto corrente vincolato entro il 30
aprile;
d)
le
somme depositate sono destinate alla formazione del personale dei
comuni, studi e ricerche. |