Dubbi sussistono
sul fatto concernente il limite minimo dei pagamenti. Infatti,
l'articolo 25 della legge 289 del 2002 così ha disposto:
Articolo 25
(Pagamento e
riscossione di somme di modesto ammontare)
1. Con uno o più
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della
riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura,
anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi
corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme
onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché
norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa,
ingiuntiva ed esecutiva.
Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta
precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche
amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In
sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo
minimo non può essere inferiore a 12 euro (1) .
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2005, n. 30 ,
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo,
nella parte in cui prevede che, con uno o piu' decreti, il Ministro
dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla
disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto
ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle
regioni.
In conclusione, a
me pare che il Comune possa scegliere liberamente se fissare o meno
nei propri regolamenti limiti al di sotto dei quali non sono dovuti
pagamenti né accertamenti. |