La giurisprudenza
ritiene che i consiglieri abbiano diritto ad ottenere tali
informazioni, a nulla rilevando che siano riservate, avvertendo
tuttavia che l’eventuale divulgazione di notizie che debbono rimane
riservate può comportare a carico del consigliere il reato di
violazione del segreto d’ufficio:
Il consigliere comunale ha diritto di ottenere informazioni nei
confronti di una società a prevalente capitale comunale con
riferimento sia all'art. 24 l. 27 dicembre 1985 n. 816 (che prevede
che i consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro
funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti
adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati) sia
all'art. 31 comma 5 l. 8 giugno 1990 n. 142 (che stabilisce che gli
stessi hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali e dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro
possesso, utili all'espletamento del mandato).
Consiglio Stato, sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900 |