67.
Abbiamo notificato avvisi di liquidazione per il recupero della sola
imposta ad un'azienda che possiede un fabbricato di categoria "D"
con rendita in atti dal 1992, (euro 33.000) ma che ha sempre pagato
l'ICI sulla base dei valori delle scritture contabili anche
successivamente a tale data.
Ora,
nel ricorso, l'azienda chiede l'annullamento degli atti e in
subordine chiede la revisione degli stessi poiché nel 2006 ha
effettuato l'accatastamento (mai fatto prima) in base ad una
concessione rilasciata dal Comune di …… nel 1991(allegata al
ricorso). Ci chiediamo se il contribuente potrebbe avere - in sede
di giudizio- una qualche possibilità di riduzione della pretesa Ici
in base alla nuova rendita (euro 26.000) che è evidentemente legata
all'effettivo stato di fatto degli immobili, oppure se tale rendita
deve essere esclusivamente considerata dall'anno 2006. |
Per
costante e consolidata giurisprudenza le variazioni catastali hanno
efficacia successiva e non retroattiva, come del resto previsto dal
comma 2 dello articolo 5 del D.Lgs.n.504/92, in senso conforme si
era espresso anche il Ministero delle Finanze con la risoluzione n.
226/E del 27 novembre 1997. In conclusione, la variazione operata
nel 2006 ha efficacia solo a decorrere dal 1° gennaio 2007. Solo se
la rendita preesistente fosse stata formalmente impugnata questa,
secondo la giurisprudenza, avrebbe efficacia retroattiva, ma non nel
caso di variazione. Dello stesso parere per le rettifiche effettuate
in via di autotutela dal catasto si è espresso il Ministero con la
circolare n. 11T del 2005. L'efficacia anche in tale ipotesi solo
quando sia palese l'errore materiale preesistente nella precedente
rendita catastale.
Ovviamente, il procedimento contenzioso è sempre un terno al lotto,
ma punto centrale di difesa è il riferimento al 1° gennaio di
ciascun anno operato dal comma 2 dello articolo 5. |