ICI 2006 |
DOMANDA: |
71. Aliquota ICI al 9 x 1000. Un comune della prov. di …….. dal 2002
al 2004 ha applicato detta aliquota agli immobili sfitti secondo
l'art. 2 c. 4 della L.431/98, applicandola anche a quei contribuenti
che hanno la residenza fuori dal comune stesso. E' il caso di un
nostro utente e sui contitolari che abitano in prov, di Milano, che
In questi giorni si sono visti recapitare gli avvisi di pagamento
della maggior imposta per l'anno 2002, avendo noi attribuito,
crediamo giustamente, per quell'anno e successivi il 7 x 1000, quale
aliquota ordinaria e non il 9 x 1000 come da loro applicato. Ha
ragione il comune o abbiamo ragione noi. Ritiene possibile l'avvio
di un contenzioso o vi sono pronunciamenti a favore dell'Ente. Se
si, quale consiglio e riferimento utile per avviare l'iter della
lite? Il comune ritiene d'aver ragione e non ammette sgravio e
annullamento del pagamento. |
RISPOSTA: |
: Al
momento non esiste adeguata giurisprudenza in materia, ma con la
nota n. 19228 del 2005 del Dipartimento Politiche fiscali ha
ritenuto nella sostanza che la vostra interpretazione sia corretta
ossia che l'aliquota del 9 per mille debba essere applicata solo
quando i locali sono chiusi e vuoti e non quando sono tenuti a
disposizione. Infatti, per il direttore di tale Dipartimento la
norma citata tende a penalizzare coloro che non mettono disposizione
gli alloggi senza utilizzarli e non coloro che li utilizzino. Ad
esempio se lavoro a Milano ed abito a Brescia perchè dovrei essere
punito quando la norma mi agevola per i tributi erariali (prima
casa)?
Ricorrete dunque contro tali atti di recupero. Il ricorso può essere
collettivo (uno solo firmato da tutti). Come minimo sarebbe tolte le
sanzioni. Se volete potremmo difendervi noi. |
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