corso Magenta, 22 - Brescia - tel. 030 3758827

 

ICI 2006

DOMANDA:

72. Nel mese di dicembre 2005 abbiamo emesso avviso di accertamento per infedele denuncia e parziale versamento nei confronti della parrocchia per contestare il mancato pagamento dell'ICI sui seguenti immobili:

- Appartamento occupato da un sacerdote coadiuvante residente in ……..

- Immobile adibito a scuola materna parrocchiale gestita da una Associazione di genitori. Le rette di frequenza pagate dai genitori rappresentano più del 50% delle entrate dell'asilo.

- Abitazione delle suore che gestiscono l'asilo.

- Abitazione attualmente sfitta in attesa di ristrutturazione.

Considerato che il contribuente ha presentato ricorso e che nel frattempo è stata emessa la Legge 248/2005 art. 7 comma 2 bis che ha rivoluzionato la materia, secondo Lei il Comune ha ragione dal punto vista normativo pretendendo il versamento dell'ICI sugli immobili succitati oppure dovremmo annullare gli avvisi e richiedere l'estinzione del ricorso?

RISPOSTA:

L' esenzione non dovrebbe competere:

1. Immobile adibito a scuola materna parrocchiale gestita da una Associazione di genitori, se il comune ha condizionato con il regolamento l'uso diretto dell'immobile ai fini della esenzione;

2.  Abitazione attualmente sfitta in attesa di ristrutturazione, per il fatto che la norma prevede l'uso dello immobile.

Di contro, si ritengono esenti gli altri immobili.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

powered by EUROCOPPE s.r.l.