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ICI 2006

DOMANDA:

73. Un contribuente con fabbricato di categoria "D" mi chiede il rimborso per la differenza tra il valore contabile e la Rendita catastale.

il rimborso può spettare dall'anno successivo alla "messa in atti" avvenuta nel 1999, oppure dalla data di richiesta di accatastamento (dal 1986, quindi 10 anni di rimborso).

Ritengo di non dover considerare quest'ultima sentenza di Cassazione e di rimborsare dall'anno successivo alla messa in atti, visto che la sentenza di Cassazione 24235/2004 è comunque molto chiara. Cosa ne pensa?

RISPOSTA:
: Il rimborso non compete, se non dallo anno 2000, così come recentemente confermato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 67 del 2006 che di fatto rigettando la tesi espressa da due ultime sentenze della Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dello articolo 5 comma 3 del D.Lgs.n.504/92, che fissa la regola che nel bene o nel male il criterio contabile ha efficacia sino all'anno di attribuzione della rendita catastale, senza né diritto al rimborso per il contribuente se la rendita catastale è minore né possibilità di recupero a favore del Comune se maggiore. Dello stesso parere si era mostrato il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 27 del 1998. Le allego tale ordinanza.

 

per informazioni contattatemi scrivendo a: consulenze@brunobattagliola.com 

 

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