74. Premesso che questo Comune esercitando la potestà di cui
all’art. 3, comma 57, della legge 662 del 1996 (in riferimento
all’ICI) ed all’art, 59, comma 1 lettera p), del D. Lgs n. 446/1997
(in riferimento agli altri tributi comunali), ha attivato specifici
fondi per l’incentivazione del personale che partecipa all’attività
di recupero dell’evasione dei tributi comunali, fondi che vengono
alimentati con una percentuale delle somme effettivamente riscosse a
seguito delle citate attività di recupero dei tributi comunali
oggetto di evasione.
Considerato che, ai senso dell’art 4 comma 3
del CCNL del 05/10/2001, le citate risorse (di cui all’art, 3 comma
57 della legge 662/1996 e, quindi, per assimilazione tutte le
risorse citate nel precedente punto di premessa) sono ricompresse
nella disciplina dell’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL
dell’01/04/1999 ed utilizzate in base alla specifica disciplina di
cui all’art. 17 comma 2 lettera g) del medesimo CCNL.
Ritenuto pertanto che le citate risorse
costituiscono a tutti gli effetti una componente specifica delle
“risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività” e quindi, in quanto tali, assoggettabili al medesimo
trattamento previdenziale (in ordine, in particolare
all’assoggettamento a carico dell’Amministrazione comunale dei
relativi ‘oneri riflessi’);
Rilevato che, nel caso specifico di questo
Comune, tali risorse vengono ripartite tra il personale beneficiario
in relazione al livello quali/quantitativo delle prestazioni rese
privilegiando, comunque, quelle rese in eccedenza rispetto al
normale monte ore di lavoro”.
Rilevato infine che alcuna norma di legge e/o
contrattuale – difformemente a quanto è avvenuto, ad esempio, con le
risorse destinate all’incentivazione delle spese per la
progettazione delle opere pubbliche – sancisce espressamente che le
risorse de quibus debbano intendersi comprensive degli oneri
riflessi poste normalmente a carico dell’Amministrazione;
Tutto ciò considerato e premesso, si chiede di
conoscere il vostro parere in ordine al trattamento previdenziale
delle citate risorse variabili per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività ed, in particolare, se debbano
intendersi al lordo o al netto dei relativi oneri riflessi. |
: Una ponderata risposta al quesito posto deve
essere formulata alla luce delle disposizioni di legge in base alle
quali è possibile per il Comune attribuire al personale in argomento
i compensi incentivanti di cui trattasi, tenendo conto che, come si
dirà in seguito, i compensi incentivanti dovrebbero rappresentare
solo una parte e non la totalità delle risorse che il comune può
riservare al potenziamento dello ufficio tributi.
Ora, il comma 57 dello articolo 3 della legge
662/1996 così dispone al primo capoverso:
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale
sugli immobili puo' essere destinata al potenziamento degli
uffici tributari del comune.
La
lettera p) del comma 1 dello articolo 59 del D.Lgs.n.446/97 così
dispone quale facoltà regolamentare del Comune
p)
prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del
comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al
personale addetto.
In sintesi, se si dovesse disegnare gli insiemi
di riferimento il compenso incentivante è solo parte e non la
totalità del fondo destinato al potenziamento dello ufficio in
parola.
Alla luce di tale disposizioni, si ritiene
dunque che gli oneri previdenziali posti a carico dei dipendenti
debbano far carico loro, portandoli in deduzione al compenso lordo
pattuito, mentre quelli a carico del Comune debbano essere imputati
al fondo di maggior entità che il Comune avrebbe dovuto istituire
ai sensi del comma 57 sopra riportato, rappresentando, appunto, il
compenso incentivante una parte e non la totalità delle risorse che
il Comune ha destinato od avrebbe dovuto destinare al potenziamento
dello ufficio tributi. |