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ICI 2006

DOMANDA:

74. Premesso che questo Comune esercitando la potestà di cui all’art. 3, comma 57, della legge 662 del 1996 (in riferimento all’ICI) ed all’art, 59, comma 1 lettera p), del D. Lgs n. 446/1997 (in riferimento agli altri tributi comunali), ha attivato specifici fondi per l’incentivazione del personale che partecipa all’attività di recupero dell’evasione dei tributi comunali, fondi che vengono alimentati con una percentuale delle somme effettivamente riscosse a seguito delle citate attività di recupero dei tributi comunali oggetto di evasione.

Considerato che, ai senso dell’art 4 comma 3 del CCNL del 05/10/2001, le citate risorse (di cui all’art, 3 comma 57 della legge 662/1996 e, quindi, per assimilazione tutte le risorse citate nel precedente punto di premessa) sono ricompresse nella disciplina dell’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL dell’01/04/1999 ed utilizzate in base alla specifica disciplina di cui all’art. 17 comma 2 lettera g) del medesimo CCNL.

Ritenuto pertanto che le citate risorse costituiscono a tutti gli effetti una componente specifica  delle “risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” e quindi, in quanto tali, assoggettabili al medesimo trattamento previdenziale (in ordine, in particolare all’assoggettamento a carico  dell’Amministrazione comunale dei relativi ‘oneri riflessi’);

Rilevato che, nel caso specifico di questo Comune, tali risorse vengono ripartite tra il personale beneficiario in relazione al livello quali/quantitativo delle prestazioni rese privilegiando, comunque, quelle rese in eccedenza rispetto al normale monte ore di lavoro”.

Rilevato infine che alcuna norma di legge e/o contrattuale – difformemente a quanto è avvenuto, ad esempio, con le risorse destinate all’incentivazione delle spese per la progettazione delle opere pubbliche – sancisce espressamente che le risorse de quibus debbano intendersi comprensive degli oneri riflessi poste normalmente a carico dell’Amministrazione;

Tutto ciò considerato e premesso, si chiede di conoscere il vostro parere in ordine al trattamento previdenziale delle citate risorse variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ed, in particolare, se debbano intendersi al lordo o al netto dei relativi oneri riflessi.

RISPOSTA:

: Una ponderata risposta al quesito posto deve essere formulata alla luce delle disposizioni di legge in base alle quali è possibile per il Comune attribuire al personale in argomento i compensi incentivanti di cui trattasi, tenendo conto che, come si dirà in seguito, i compensi incentivanti dovrebbero rappresentare solo una parte e non la totalità delle risorse che il comune può riservare al potenziamento dello ufficio tributi.

Ora, il comma 57 dello articolo 3 della legge 662/1996 così dispone al primo capoverso:

57. Una   percentuale   del  gettito dell'imposta comunale sugli immobili puo' essere destinata   al  potenziamento degli uffici tributari del comune.

La lettera p) del comma 1 dello articolo 59 del  D.Lgs.n.446/97 così dispone quale facoltà regolamentare del Comune 

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

In sintesi, se si dovesse disegnare gli insiemi di riferimento il compenso incentivante è solo parte e non la totalità del fondo destinato al potenziamento dello ufficio in parola.

Alla luce di tale disposizioni, si ritiene dunque che gli oneri previdenziali posti a carico dei dipendenti debbano far carico loro, portandoli in deduzione al compenso lordo pattuito, mentre quelli a carico del Comune debbano essere imputati al fondo di maggior entità  che il Comune avrebbe dovuto istituire ai sensi del comma 57 sopra riportato, rappresentando, appunto, il compenso incentivante una parte e non la totalità delle risorse che il Comune ha destinato od avrebbe dovuto destinare al potenziamento dello ufficio tributi.

 

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