75. ho
istanza di rimborso di un soggetto che ha calcolato ICI con rendita
presenta più alta di quella definitiva. Il problema è che facendo
visura al catasto vedo questo: esiste una rendita di € 278,89 che
il catasto segnala come "VARIAZIONE del 01.01.1992 VARIAZIONE DEL
QUADRO TARIFFARIO" che deriva da un classamento del 07.05.1980 dl L.
858 e questa è la rendita che il contribuente mi chiede di
considerare e per la quale chiede il rimborso avendo calcolato lui
ICI su € 309,87. ma nella visura vedo poi in atti dal 2006 la
rendita di € 170,43 che, è vero che è in atti dal 2006 ma UTE
segnala "ACCERTAMENTO IN AUTOTUTELA CHE ANNULLA IL PRECEDENTE,
RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DEL 1980, ED AVENTE LA MEDESIMA DATA DI
EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO ANNULLATO"
a mio
avviso è quindi questa la rendita da considerare anche se
contribuente richiede rimborso sulla base di 278,89 visto che c'è
errore di UTE. Lei cosa ne pensa? |
Tale
rendita catastale deve essere considerata solo se il Comune è in
grado di riscontrare che quella precedente era viziata da errore
materiale o di calcolo. Di contro, questa nuova rendita catastale ha
efficacia solo successiva (1à gennaio). Deve trattarsi di un errore
materiale o di calcolo (es. errato numero dei vani, disparità con
altri condomini, ecc) e non di una semplice revisione. In senso
conforme vedasi la recente circolare del catasto n. 11T del 2005 e
la sentenza della Corte di Cassazione n. 15862 del 2005.
In
conclusione, salvo certezza della presenza di un grave errore, la
minore rendita ha efficacia successiva e non retroattiva. |